Bonus Fotovoltaico 110%: il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto una nuova possibilità green per gli edifici per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

Base giuridica e obiettivi
Articolo 194 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea: la politica energetica dell’UE mira a promuovere lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili per meglio allineare e integrare gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nel nuovo assetto del mercato.

Risultati conseguiti
A. Passi iniziali

In seguito alla pubblicazione del Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili (COM(1997)0599), l’UE si è posta il seguente obiettivo per il 2010: soddisfare il 12% delle esigenze di consumo di energia e il 22,1% delle esigenze di consumo di elettricità a partire da fonti rinnovabili (FER), con gli obiettivi indicativi per ciascuno Stato membro stabiliti nella direttiva 2001/77/CE. La mancanza di progressi nel conseguimento degli obiettivi del 2010 ha portato all’adozione di un quadro legislativo più completo.

B. Direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili

Nel dicembre 2018 è entrata in vigore la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001), nel quadro del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», inteso a far sì che l’UE rimanga un leader globale nelle fonti energetiche rinnovabili e, più in generale, ad aiutare l’UE a rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni ai sensi dell’accordo di Parigi. La nuova direttiva stabilisce per l’UE un nuovo obiettivo vincolante in termini di energie rinnovabili per il 2030, pari ad almeno il 32% dei consumi energetici finali, con una clausola su una possibile revisione al rialzo entro il 2023.

La direttiva originaria sulla promozione delle energie rinnovabili, adottata mediante codecisione il 23 aprile 2009 (direttiva 2009/28/CE recante abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), stabiliva che una quota obbligatoria del 20% del consumo energetico dell’UE avrebbe dovuto provenire da FER entro il 2020. Inoltre, tutti gli Stati membri sono tenuti a derivare il 10% dei loro carburanti utilizzati per i trasporti da FER entro il 2020. La direttiva ha altresì stabilito i requisiti relativi ai diversi meccanismi che gli Stati membri possono applicare per raggiungere i propri obiettivi (regimi di sostegno, garanzie di origine, progetti comuni, cooperazione tra Stati membri e paesi terzi), nonché criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

La direttiva riveduta ha definito due differenti regimi normativi: fino al 2020 ha confermato gli obiettivi nazionali esistenti in materia di energia rinnovabile per ciascun paese, tenendo conto della situazione di partenza e del potenziale complessivo riguardante le fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi variano tra un minimo del 10% per Malta a un massimo del 49% per la Svezia. Gli Stati membri dell’UE definiscono il modo in cui prevedono di raggiungere tali obiettivi e la tabella di marcia generale per la loro politica in materia di energie rinnovabili nei piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili. I progressi compiuti verso gli obiettivi nazionali sono misurati ogni due anni, quando gli Stati membri dell’UE pubblicano le relazioni nazionali sullo stato di avanzamento delle energie rinnovabili. A partire dal 2021, nell’ambito del nuovo pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», la direttiva ha stabilito un obiettivo complessivo dell’UE in materia di energie rinnovabili per il 2030. Gli Stati membri dell’UE proporranno i loro obiettivi energetici nazionali nei piani nazionali decennali per l’energia e il clima. Tali piani saranno valutati dalla Commissione, che potrà adottare misure a livello di UE per assicurare che siano realizzati e che siano coerenti con l’obiettivo complessivo dell’UE. I progressi compiuti verso gli obiettivi nazionali saranno misurati ogni due anni, quando gli Stati membri dell’UE pubblicheranno le loro relazioni nazionali sullo stato di avanzamento delle energie rinnovabili.

C. Azioni future

Nella sua comunicazione del 6 giugno 2012 dal titolo «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo» (COM(2012)0271), la Commissione ha individuato i settori in cui occorre intensificare gli sforzi entro il 2020 affinché la produzione di energie rinnovabili dell’UE continui ad aumentare fino al 2030 e oltre. Nel novembre 2013 la Commissione ha fornito ulteriori orientamenti sui regimi di sostegno delle energie rinnovabili, nonché sul ricorso a meccanismi di cooperazione per raggiungere gli obiettivi in materia di energia rinnovabile ad un costo inferiore (COM(2013)7243). Essa ha annunciato una revisione completa delle sovvenzioni che gli Stati membri sono autorizzati ad offrire al settore delle energie rinnovabili, preferendo le gare d’appalto, i premi di riacquisto e i contingenti obbligatori alle tariffe di riacquisto comunemente utilizzate. La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (2014/C 200/01) contribuisce ulteriormente alla configurazione del nuovo quadro per i regimi di sostegno alle energie rinnovabili.

L’UE ha iniziato la preparazione per il periodo successivo al 2020, per fornire con anticipo chiarezza politica agli investitori sul regime post-2020. L’energia rinnovabile svolge un ruolo fondamentale nella strategia a lungo termine della Commissione, quale delineata nella «Tabella di marcia per l’energia 2050» (COM(2011)0885). Gli scenari di decarbonizzazione del settore energetico proposti nella tabella di marcia sono finalizzati al raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 30% entro il 2030. La tabella di marcia indica anche che, in mancanza di ulteriori interventi, la crescita delle energie rinnovabili si allenterà dopo il 2020. In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2013, di un Libro verde dal titolo «Un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030» (COM(2013)0169), la Commissione, nella sua comunicazione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM(2014)0015), ha proposto di non rinnovare gli obiettivi nazionali vincolanti per le energie rinnovabili dopo il 2020. È previsto un obiettivo vincolante — 27% del consumo energetico da FER —– soltanto a livello di UE. La Commissione si attende che gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di riduzione dei gas a effetto serra stimolino la crescita nel settore dell’energia. Questo cambiamento di direzione ha dato luogo a intense discussioni con il Consiglio e il Parlamento.

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha pubblicato un pacchetto legislativo dal titolo «Energia pulita per tutti gli europei» (COM(2016)0860), nell’ambito della più ampia strategia relativa all’Unione dell’energia (COM(2015)0080). Esso comprende una proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) (direttiva (UE) 2018/2001) volta a rendere l’UE un leader mondiale nel campo delle FER e a garantire il conseguimento dell’obiettivo di un consumo di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 27% del totale dell’energia consumata nell’UE entro il 2030. La proposta di direttiva presentata dalla Commissione promuove inoltre l’utilizzo di energia da FER e punta ad agire in sei diversi settori:

promuovere ulteriormente le fonti rinnovabili nel settore dell’energia elettrica;
integrare le rinnovabili nella fornitura di calore e freddo;
decarbonizzare e diversificare il settore dei trasporti (con un obiettivo di fonti rinnovabili per il 2030 pari ad almeno il 14% del consumo totale di energia nei trasporti);
responsabilizzare e informare i clienti;
rafforzare i criteri di sostenibilità dell’UE per la bioenergia;
assicurare che l’obiettivo vincolante a livello di UE sia conseguito in tempo e in modo efficace in termini di costi.
La proposta di rifusione della direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, modificata dalla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, è stata concordata in via provvisoria il 14 giugno 2018. L’accordo ha fissato un obiettivo vincolante a livello di UE pari al 32% di energia da FER entro il 2030. Per quanto concerne il settore dei trasporti, ha stabilito un obiettivo del 14% di FER entro il 2030 con una quota del 3,5% di biocarburanti avanzati e biogas (1% entro il 2025). Inoltre, ha fissato un limite massimo del 7% per la quota di biocarburanti di prima generazione nel trasporto su strada e su rotaia e prevede di eliminare gradualmente l’uso dell’olio di palma (e altri biocarburanti prodotti da colture alimentari che aumentano le emissioni di CO2) entro il 2030 attraverso un sistema di certificazione. Sono stati rafforzati diritti dei consumatori in relazione all’autoconsumo di FER, è stato riconosciuto che il principio dell’«efficienza energetica in primis» deve diventare un principio guida ed è stato introdotto un aumento annuale indicativo dell’1,3% per le FER nel settore del riscaldamento e del raffreddamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato formalmente la direttiva modificata sulla promozione delle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) nel dicembre 2018.

D. Politiche di sostegno

Rendere le infrastrutture dell’energia elettrica idonee alla diffusione su larga scala delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi principali della strategia dell’Unione dell’energia (si veda anche la scheda 2.4.7 — Politica energetica), sostenuto altresì dalla Tabella di marcia per l’energia per il 2050 e dal pacchetto Infrastrutture energetiche (si veda anche la scheda 2.1.9 — Mercato interno dell’energia). Anche la promozione e lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento delle energie rinnovabili di nuova generazione rappresentano uno degli elementi chiave del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) (si veda anche: 2.4.7 — Politica energetica).

E. Problemi specifici relativi alle risorse

  1. Biomassa e biocarburanti

L’UE ha attualmente due obiettivi per quanto riguarda i biocarburanti, ossia derivare il 10% dei carburanti per i trasporti da FER entro il 2020 (direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE)), e obbligare i fornitori a ridurre del 6% l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei loro carburanti entro il 2020 (direttiva sulla qualità dei carburanti (2009/30/CE)). Nella sua comunicazione del 22 gennaio 2014 intitolata: «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM(2014)0015), la Commissione ha proposto di abbandonare questi due obiettivi dopo il 2020. Tale cambiamento è dovuto all’incertezza circa le modalità per ridurre al minimo l’impatto indiretto sulle emissioni di gas a effetto serra del cambiamento di destinazione dei terreni associato alla produzione di biocarburanti.

Nel 2015, le direttive sulla promozione delle energie rinnovabili e sulla qualità dei carburanti sono state rivedute per riconoscere e mitigare l’effetto negativo sull’ambiente che la produzione di biocarburanti può avere in termini di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni e connesse emissioni di gas a effetto serra[1]. Di conseguenza, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da altre colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non dovrà essere superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti negli Stati membri nel 2020.

Dopo la pubblicazione di criteri non vincolanti per la biomassa a febbraio 2010 (COM(2010)0011), la Commissione ha deciso di rivedere le misure, valutare l’esito delle sue raccomandazioni originarie e determinare se in futuro saranno necessarie norme vincolanti. La proposta della Commissione di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (COM(2016)0767), del novembre 2016, comprende criteri aggiornati di sostenibilità per i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi, nonché i combustibili solidi e gassosi ricavati da biomassa utilizzati per calore ed elettricità. La proposta comprende un sotto-obiettivo del 3% per i biocarburanti avanzati. Sebbene l’attuale massimale del 7% sui biocarburanti di prima generazione sia mantenuto, si introducono un obbligo a livello di UE per i fornitori di combustibili di fornire una certa quota (6,8%) di combustibili a basse emissioni e rinnovabili e un’estensione del campo di applicazione dei criteri di sostenibilità dell’UE per la bioenergia (includendo la biomassa e il biogas utilizzati per il riscaldamento e il raffreddamento e per la produzione di energia elettrica).

  1. Energia eolica offshore ed energia oceanica

Nell’ambito della seconda revisione strategica della politica energetica, condotta nel novembre 2008, la Commissione ha pubblicato, il 13 novembre 2008, una comunicazione intitolata «Energia eolica offshore: Interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica energetica per il 2020 e oltre» (COM(2008)0768), con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’energia eolica offshore e dell’energia oceanica nell’UE.

Il 20 gennaio 2014 la Commissione ha presentato un piano d’azione per sostenere lo sviluppo dell’energia oceanica, compresa l’energia generata dal moto ondoso, dalle maree, dalla conversione dell’energia talassotermica e l’energia a gradiente salino (nella sua comunicazione dal titolo «Energia blu: realizzare il potenziale dell’energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre» (COM(2014)0008)).

Ruolo del Parlamento europeo
Il Parlamento ha da sempre sostenuto l’utilizzo delle FER e ha sottolineato l’importanza di fissare obiettivi vincolanti per il 2020[2] e, più recentemente, per il 2030. A febbraio 2014 ha adottato una risoluzione[3] in cui critica le proposte avanzate dalla Commissione riguardo al quadro per il clima e l’energia per il periodo fino al 2030, in quanto poco lungimiranti e scarsamente ambiziose. Ha chiesto una quota vincolante del 30% di energie rinnovabili nel consumo energetico a livello UE, da attuare attraverso singoli obiettivi vincolanti a livello nazionale, e l’estensione degli obiettivi relativi ai carburanti per i trasporti dopo il 2020.

Inoltre, il Parlamento ha chiesto in passato l’introduzione di un sistema di incentivi europei a lungo termine per le FER[4], promuovendo al contempo il sostegno della tecnologia delle reti intelligenti[5]. Ha anche più volte esortato la Commissione a proporre un quadro giuridico per il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili, al fine di aumentarne la quota nella produzione di energia.

Nell’adottare la direttiva sulle energie rinnovabili, il Parlamento ha rafforzato e chiarito diversi meccanismi, istituendo allo stesso tempo un sistema per garantire maggiormente la sostenibilità ambientale dell’intera politica. In particolare, il Parlamento ha svolto un ruolo importante:

nella definizione della condizionalità dell’obiettivo dei carburanti rinnovabili per i trasporti, stabilendo criteri quantitativi e qualitativi di sostenibilità per i biocarburanti (sostenibilità sociale, diritti di destinazione dei terreni, impatto sulla sicurezza e sui prezzi dei prodotti alimentari, ecc.) e richiamando l’attenzione, in particolare, sui problemi collegati al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni;
nell’assicurare l’accesso delle energie rinnovabili alle infrastrutture della rete elettrica;
nel limitare il ruolo della clausola di revisione del 2014 al fine di evitare la rinegoziazione degli obiettivi vincolanti.
A marzo 2013, il Parlamento ha approvato la Tabella di marcia per l’energia per il 2050[6] e ha invitato la Commissione a presentare quanto prima un quadro politico per il periodo fino al 2030, comprensivo di tappe e obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra, energie rinnovabili ed efficienza energetica. La sua risoluzione ha evidenziato, in particolare, l’importanza di un quadro normativo stabile per stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili, la necessità di un approccio più europeo alla politica in materia di energie rinnovabili che sfrutti pienamente gli accordi di cooperazione esistenti, e il ruolo specifico della generazione decentrata e della microgenerazione. Il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare un’analisi e proposte su come utilizzare le FER in maniera sostenibile e più efficace nell’UE.

Nel giugno 2016, il Parlamento ha adottato una risoluzione[7] sulla relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili, in cui invita la Commissione a presentare un pacchetto Clima e energia per il 2030 più ambizioso, che innalzi l’obiettivo dell’Unione relativo alle FER portandolo almeno al 30%, prevedendone l’attuazione attraverso obiettivi nazionali individuali. Gli obiettivi già concordati per il 2020 devono essere considerati come base minima in sede di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili. Il 17 gennaio 2018, il Parlamento ha espresso sostegno per l’obiettivo di una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 35% di tutta l’energia entro il 2030[8] e ha ribadito l’importanza dell’autoconsumo come diritto.

Nel novembre 2016, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili (FER). L’accordo ha fissato un obiettivo vincolante a livello di UE pari al 32% di energia da FER entro il 2030. Il Parlamento e il Consiglio hanno adottato formalmente il testo nel dicembre 2018 (direttiva (UE) 2018/2001). Gli Stati membri dovranno recepire nel diritto nazionale la direttiva riveduta entro il 30 giugno 2021. La direttiva riveduta entrerà in vigore a partire dal 1o luglio 2021.

Nel gennaio 2020, il Parlamento ha approvato una risoluzione[9] sul Green Deal europeo, un patto verde per l’Europa presentato dalla Commissione nel dicembre 2019. Il Parlamento ha formulato una serie di raccomandazioni, tra cui quella di fornire energia pulita, economica e sicura. In tale spirito, ha chiesto la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili e la fissazione di obiettivi nazionali vincolanti per ciascuno Stato membro e ha raccomandato di attuare il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» in tutti i settori e in tutte le politich

[1]Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).
[2]Risoluzioni del Parlamento europeo del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell’UE e le proposte di azioni concrete (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599), del 14 febbraio 2006 sullo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento (GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 115), del 14 dicembre 2006 su una strategia a favore della biomassa e dei biocarburanti (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 890), e del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 82).
[3]Risoluzione del Parlamento del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 (GU C 93 del 24.3.2017, pag. 79).
[4]Risoluzione del Parlamento del 25 novembre 2010 intitolata «Verso una nuova strategia energetica per l’Europa 2011-2020» (GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 64).
[5]Risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre (GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 46).
[6]Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l’energia 2050, un futuro con l’energia (GU C 36 del 29.1.2016, pag. 62).
[7]Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili (GU C 91 del 9.3.2018, pag. 16).
[8]http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180112IPR91629/meps-set-ambitious-targets-for-cleaner-more-efficient-energy-use
[9]Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (Testi approvati, P9_TA(2020)0005).

Articolo pubblicato su www.europarl.europa.eu da Matteo Ciucci